Il Regolamento c.d. “Bruxelles I Bis”

Qual è il Giudice competente a decidere, in presenza di una controversia che presenti carattere di internazionalità e che abbia natura civile o commerciale?
Al fine di dirimere eventuali contrasti normativi, e garantire uniformità di competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni, gli stati membri dell’Unione Europea hanno adottato, il 12 dicembre 2012, il Regolamento (UE) n. 1215/2012.
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012, o Regolamento Bruxelles I Bis, è volto a favorire la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale Regolamento sostituisce le convenzioni precedentemente intervenute sul medesimo tema, la Convenzione di Bruxelles del 1968 ed il Regolamento (CE) n. 44/2001, detto anche Regolamento Bruxelles I.
Dall’applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012 sono espressamente escluse alcune materie: tra queste, le questioni relative allo stato ed alla capacità delle persone fisiche, i fallimenti e le procedure di liquidazione, l’arbitrato, le obbligazioni alimentari, i testamenti e le successioni.
Come criterio generale in materia di competenza giurisdizionale, il Regolamento Bruxelles I Bis stabilisce che il Giudice competente a giudicare una questione di natura civile o commerciale, in presenza di fattispecie con carattere di internazionalità, è il Giudice del luogo del domicilio del convenuto.
Una volta individuato il criterio generale, il regolamento introduce poi, per alcune materie, criteri di competenza speciale o esclusiva.
Per le questioni di natura contrattuale, ad esempio, è competente a giudicare anche l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, per le compravendite di beni, invece, è competente a giudicare anche il Giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, per gli illeciti civili dolosi o colposi, infine, è altresì competente a decidere l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Il regolamento, come detto, introduce anche criteri di competenza esclusiva. I criteri di competenza esclusiva sono stati introdotti per le seguenti materie: questioni di diritto immobiliare e contratti di locazione di immobile, controversie sulla validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società e delle persone giuridiche, trascrizioni ed iscrizioni in pubblici registri, questioni relative alla registrazione o validità di brevetti, marchi, disegni e modelli, esecuzione delle decisioni giurisdizionali.
Per quanto riguarda il riconoscimento ed alle esecuzioni delle decisioni, poi, il Regolamento c.d. “Bruxelles I Bis” chiarisce che la decisione emessa dal Giudice di uno stato membro va riconosciuta anche dai Giudici degli altri stati membri. Se la decisione emessa ha natura esecutiva, tale efficacia deve essere riconosciuta anche dalle autorità giurisdizionali degli altri stati membri, senza che sia necessario ricorrere a procedimenti ulteriori.
Avverso la decisione pronunciata dal Giudice di uno stato membro, infine, può essere presentata istanza di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione: tale istanza, però, va avanzata nelle sole ipotesi indicate dallo stesso regolamento.
Da ultimo, si segnala che, pur a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, il Regolamento c.d. Bruxelles I Bis trova comunque nel paese limitata applicazione, relativamente ai procedimenti instaurati e le decisioni rese prima del 31 dicembre 2020.