Versamenti dei soci: qualificazione e conseguenze in termini di restituzione e cessione del credito

I versamenti dei soci sono le corresponsioni in denaro che i soci possono trovarsi a dover effettuare nel patrimonio societario al fine di far fronte alle esigenze della società.
Gli unici versamenti che sono considerati obbligatori dalla legge sono i versamenti dovuti a titolo di conferimento in sede di costituzione. Ogni altra somma diversa dal conferimento, qualora richiesta dalla società, non obbliga i soci a versarla.

Anche quando i versamenti in oggetto costituiscono l’oggetto di un’obbligazione assunta dal socio in sede di patto parasociale, il medesimo socio può, comunque, sottrarsi al pagamento salvo l’obbligo del risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci partecipanti al patto.
Al riguardo, infatti, le predette pattuizioni producono effetti unicamente tra i contraenti, a carico dei quali nascono le relative obbligazioni e non esplicano alcun effetto confronti della società, che resta estranea ad esse.

Significativa rilevanza assume, inoltre, la necessità di distinguere a seconda che i versamenti dei soci vengano effettuati: a) come finanziamenti della società; b) come versamenti “in conto capitale”; c) come versamenti di denaro finalizzato ad un futuro aumento di capitale.

Nel primo caso il socio matura un vero e proprio diritto alla restituzione delle somme versate, in quanto i finanziamenti del socio sono veri e propri contratti di mutuo tra socio e società, con conseguente diritto del primo alla restituzione della relativa somma di denaro.

Al contrario, i versamenti dei soci in conto capitale verranno iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve (anziché quale debito verso il socio come nel caso dei finanziamenti). Il versamento in contro capitale viene, pertanto, acquisito in modo definitivo al patrimonio della società (essendo lo stesso assimilabile al capitale di rischio) ed integra una riserva disponibile. In altri termini, trattasi di somme di denaro versate in favore della società senza alcun diritto al restituzione da parte del socio. Più precisamente in tali ipotesi il diritto alla restituzione è soltanto eventuale, ovvero sussiste soltanto se all’esito della liquidazione sociale vi sia un residuo da distribuire tra i soci .

Per quanto riguarda i versamenti dei soci finalizzati ad un futuro aumento di capitale, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che il diritto alla restituzione sorge soltanto quando il programmato aumento di capitale non venga deliberato entro il termine stabilito e sia, dunque, venuta meno la causa posta alla base del versamento da parte del socio2.

Infine, particolare interesse assume l’ipotesi in cui il socio che abbia effettuato un versamento in conto capitale ceda il relativo credito a terzi. In proposito la Suprema Corte con una recente pronuncia3 ha statuito che, sebbene al momento della cessione il credito debba ritenersi inesistente (essendo, come visto, la restituzione soltanto eventuale) il relativo contratto di cessione non dovrà, tuttavia, considerarsi nullo con conseguente diritto del cessionario (ai sensi dell’art. 1266 c.c. che obbliga il cedente il credito a garantire l’esistenza del credito) ad ottenere il relativo importo in caso di mancata restituzione in sede di liquidazione sociale.

Avv. Marco Masieri

[2] Cfr. ex multis Cass. Civ. n. 31186/2018 in  Rivista dei Dottori Commercialisti 2019, 2, 269 e Cass. Civ. 16049/2015 in Foro it. 2016, 7-8, I, 2515

[3] Cass. Civ. Ord. 17 novembre 2022, n. 33957